Caso Sea Watch: analisi teoriche di diritto internazionale umanitario in spregio ai principi di autonomia e specialità del diritto della navigazione



Come si legge, per stessa ammissione degli stessi illustri Autori del blog che riportiamo per esteso,
(http://www.sidiblog.org/2019/07/14/navigare-fra-istanze-stato-centriche-e-cosmopolitiche-il-caso-sea-watch-in-una-prospettiva-conflittuale/)
trattasi di mere disquisizioni teoriche che, nell’ottica di una riconduzione naturale della fattispecie alla branca scientifica del diritto della navigazione lasciano troppo spazio a strumentali interpretazioni di un fenomeno che non può essere banalizzato e, a nostro avviso, collocato superficialmente nell’alveo
dei diritti umani e della normativa a protezione dei rifugiati. Il caso Sea Watch così come altri già balzati alle cronache negli ultimi anni, hanno ridotto il dibattito giuridico a mero conflitto tra visioni, che nel blog di cui sopra sono state definite “Statocentriche” e “Cosmopolitiche”.
Vogliamo in questa sede bypassare analisi di contenuto etico-politico, a nostro avviso manchevoli, dell’approccio specialistico al diritto marittimo e, analizzare il modus operandi delle navi armate ed equipaggiate dalle ONG. Utilizzando tale tipo di approccio i dubbi su un corretto inquadramento delle fattispecie in esame permangono.
Tali unità navali, a volte registrate solo come Pleasure Yachts (!), solcando le acque del Mediterraneo, dichiarano di esercitare, in linea con gli scopi sociali delle ONG all’uopo costituite, attività c. d. di Search and Rescue (ricerca e salvataggio). Aderendo a tale assunto ma gettando, sul fenomeno, uno sguardo non politically oriented non si può non evidenziare che le persone raccolte in mare, a bordo di gommoni o fatiscenti barconi, non siano inquadrabili giuridicamente come “naufraghi” nel senso tecnico-nautico che la disciplina marittimistica impone alla luce del diritto internazionale uniforme in materia di soccorso in mare. Nel caso delle attività delle ONG che perlustrano le acque del Mediterraneo per dare attuazione alle finalità sociali per le quali ricevono ingenti donazioni non è ravvisabile quel carattere “emergenziale” che contraddistingue l’evento “naufragio” (che è stato denominato distress).
In diritto romano si faceva derivare tale termine da navis fractio ed esso è contraddistinto ancora oggi dalla perdita totale della nave per cause accidentali cui può far seguito, anche se non necessariamente, la sua completa sommersione. Pertanto, stante la già pretesa e forzata attribuzione dello status di naufraghi ai soggetti de quibus risulta arduo comprendere come possano essere addirittura inquadrati, una volta a bordo della nave, quali “profughi” o “rifugiati” ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, senza prove rigorose che accertino tale condizione.
In ordine ad una presunta visione “Statocentrica” che, in materia di soccorso in mare, confliggerebbe con il diritto umanitario occorre sottolineare che, secondo la Convenzione sul diritto internazionale del mare di Montego Bay del 1982 (UNCLOS) , le navi che solcano i mari battono una Bandiera e questa ne rende riconoscibile lo Stato di riferimento ove, per esigenze e garanzie di pubblicità verso terzi, è iscritta in appositi registri. Essendo la nave, giuridicamente, una “comunità viaggiante” e una “proiezione mobile” dello Stato di riferimento, in base al diritto internazionale, fuori dalle acque territoriali di un altro Stato, è considerata “territorio” dello Stato della Bandiera con le ovvie conseguenze in ordine all’applicazione delle leggi di quello Stato. Questo farebbe scaturire, volendo applicare rigorosamente il più volte modificato Regolamento UE di Dublino solo se fosse accertato che le persone a bordo fossero soggetti alla protezione internazionale o c. d. diritto d’asilo e che, di conseguenza, debba farsi carico lo Stato della nave sulla quale vengono fatti salire a bordo. Se invece non fosse accertato tale status si applicherebbero, in linea generale, i principi della Convenzione sulla ricerca e salvataggio di Amburgo del 1979 (SAR) che, nata per dare attuazione più pregnante alla salvaguardia dla vita umana in mare in occasione di sinistri marittimi, risulta, a tutt’oggi, lacunosa e interpretata non uniformemente dagli Stati firmatari. Come se non bastasse si è purtroppo assistito spesso a situazioni di distress in cui solo l’Italia, attraverso il proprio naviglio militare, ha dato prova di applicare la Convenzione SAR per effetto del diniego di altri Stati o per opinabili (o eterodirette?) scelte dei comandanti delle navi ONG.
Vanno sottolineate, ancora una volta, nello scritto in questione, le inesattezze e supposizioni sulla presunta qualifica di “porto non sicuro” della Tunisia che (a differenza del caso Libia) non emerge da nessuna fonte internazionale rigorosa e di carattere vincolante come lo è invece il diritto degli Stati costieri di regolamentare le proprie acque territoriali al passaggio delle navi che discende dalla Convenzione di Ginevra sul regime internazionale dei porti del 1923. Inutile ribadire che anche il passaggio consentito ai sensi dell’articolo 18 Convenzione di Montego Bay in caso di soccorso non solo ha carattere di eccezionalità ma deve essere rispettoso del principio di inoffensivita’ di cui al successivo articolo 19. Quanto alla visione “Cosmopolitica” essa può legittimare solo l’operato delle navi ONG nel rispetto dei principi della libertà di solcare i mari e dell’obbligatorieta’, per ogni tipologia di nave, sia essa militare o civile, di provvedere al soccorso in mare, in assenza di interventi statali.
Se, però, il diritto della navigazione, come si evince dall’articolo 1 del nostro codice della navigazione e da consolidata dottrina, gode di “autonomia” e “specialità” e se il quadro normativo internazionale sul soccorso in mare (SOLAS 1974, SAR 1979 , UNCLOS 1982 e Salvage 1989) non opera distinzioni tra le persone naufragate in occasione di un sinistro e quelle “raccolte” da barconi vaganti nel Mediterraneo, non è difficile affermare che è errato dal punto di vista scientifico, da parte di una certa dottrina internazionalistica, ricondurre ad un unicum le diverse discipline del soccorso, dello sbarco e dell’asilo (che vanno nettamente distinte e valutate caso per caso). Pertanto, non è giuridicamente ammissibile l’applicazione di un preteso diritto internazionale umanitario senza scomporne istituti e normativa applicabile alle singole fattispecie, che di volta in volta si manifestano, stravolgendo la già richiamata autonomia e specialità del diritto della navigazione.

Pubblicato da alfonso mignone

Diritto della Navigazione e dei Trasporti Diritto Internazionale Marittimo Contrattualistica Internazionale Storia del Diritto Marittimo

Lascia un commento

Progetta un sito come questo con WordPress.com
Comincia ora