
Allarmi su una presunta violazione dei diritti umani e “criminalizzazione” dei salvataggi in mare. Sono queste le impressioni che ha suscitato il varo del D. L. n. 53 del 2019 c. d. “decreto sicurezza bis”.
Tralasciando gli aspetti sanzionatori voglio soffermarmi sulla norma piùcontroversa del decreto ossia l’articolo 1, secondo cui il ministro dell’Interno “può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica” , quando si realizzano le condizioni dell’articolo 19, comma 2, lettera g) della Convenzione ONU sui diritti del mare firmata a Montego Bay nel 1982. Il paragrafo della convenzione menziona il “carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato” tra i casi tassativamente previsti che danno luogo al c. d. “passaggio offensivo” che viola le condizioni previste dal precedente articolo 18.
In pratica, il decreto sicurezza bis consente al ministro dell’Interno di vietare l’ingresso – nonché la sosta o il transito – nel mare territoriale italiano di navi che violano le leggi italiane in materia di immigrazione. Il dicastero, in spregio all’articolo 83 codice della navigazione, che, in caso di divieto di ingresso nei porti, attribuisce competenze in tal senso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è impropriamente avvalso, in precedenza, di tali poteri per annunciare, senza alcun provvedimento formale, i divieti di ingresso nei confronti delle navi delle ONG che hanno soccorso le persone a bordo dei natanti che, partiti presumibilmente dalla Libia, solcavano (e solcano ancora oggi) il Mediterraneo.
Se è vero che il soccorso in mare in caso di pericolo ed il diritto di asilo sono regolati da convenzioni internazionali che non possono essere superate con una legge nazionale è altrettanto vero che il richiamo all’articolo 19 della Convenzione di Montego Bay è legittimo in quanto espressione della sovranità dello Stato costiero sulle proprie acque territoriali.
Resta infelice l’adozione, da parte del Legislatore, di uno strumento normativo come il c. d. decreto sicurezza bis per disciplinare una materia che avrebbe dovuto essere inclusa nel menzionato articolo 83 (la cui prima formulazione è espressione di un codice della navigazione emanato nel 1942 in vigenza della Convenzione di Ginevra del 1923 sul regime internazionale dei porti) all’indomani della ratifica di Montego Bay (1994)senza stravolgere le competenze in ordine all’interdizione navale nelle acque territoriali che competono solo all’Autorita’ Marittima e pertanto sotto l’egida del dicastero delle infrastrutture e dei trasporti. In merito alle critiche inerenti la dubbia applicazione della disposizione in caso di mancata individuazione in termini univoci del “porto sicuro” (in realtà la traduzione del testo ufficiale “place of safety” è “luogo sicuro”) occorre ricordare che ai sensi della Convenzione di Amburgo del 1979 il porto ove si completano, in sicurezza per le persone soccorse, in caso di mancato accordo tra gli Stati che hanno notificato all’IMO la propria zona SAR, è perfettamente valido il criterio della prossimità geografica a dove è avvenuto il salvataggio qualora si evincano violazioni dei diritti umani.
È opinione diffusa, ma errata concettualmente e giuridicamente, che per tutte le navi che soccorrono nel Mediterraneo centrale, cioè nei pressi della Libia, il primo “luogo sicuro” sia sicuramente l’Italia secondo una presunzione, non avvalorata da alcun espresso dettato internazionale, che nessuno degli altri paesi dell’area sia sufficientemente attrezzato per permettere uno sbarco che non metta a rischio le persone soccorse. Pertanto, in teoria, anche la Tunisia o Malta avrebbero questi obblighi senza alcuna possibilità di derogarvi.
Il “decreto sicurezza bis”, sul punto, nonostante non sia certamente lo strumento normativo adatto per disciplinare il divieto di ingresso nelle acque territoriali di navi straniere “ostili” (e l’ostilità deve essere verificata in base le disposizioni del diritto internazionale marittimo sia di pace che di guerra) si concentra sulla condizione di irregolarità delle persone soccorse che entrano nelle acque italiane a bordo delle navi delle ONG ed allora non può essere in contrasto, sul piano dell’astrattezza e del diritto sostanziale, con Montego Bay in virtù della richiamata lettera g) dell’articolo 19.
Trovare, come si è spesso argomentato, motivi di contrasto con il principio di non respingimento dei richiedenti asilo disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1951, all’articolo 33 e dal Protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 4 (“Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate”) è come “certificare” che ogni nave ONG sia “automaticamente” piena di richiedenti asilo quando esiste nel diritto marittimo internazionale la possibilità, non sfruttata, di utilizzare le navi militari per i compiti di accertamento non solo delle condizioni di salute ma anche dello status delle persone soccorse con la conseguenza, se vi ricorrono i presupposti, di applicare le misure previste dal Regolamento 604/2013 (Dublino III) o avvalersi, in caso di provato “distress” delle persone a bordo, del passaggio rapido ai sensi dell’articolo 18 per esigenze di soccorso a patto che le navi soccorritrici lascino le acque territoriali dello Stato costiero. Si garantirebbe, così, sia il diritto delle persone ad essere soccorse sia il rispetto della sovranità dello Stato costiero.
